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Il Bosco Degli Angeli cremazione e funerali per animali domestici: Cosa dice la legge in Campania?

TUMOLAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE NELLA TOMBA DEL PADRONE O NELLA TOMBA DI FAMIGLIA. INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N.12 “DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNERARIE”

Ad iniziativa del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge intende introdurre la possibilità della tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba o loculo del padrone o nella tomba di famiglia, nell’ottica della continuità degli affetti e della convivenza uomo-animali d’affezione.

Sono tantissime le persone che intrattengono un rapporto di affetto con un animale da compagnia desiderando che ciò continui – idealmente - anche dopo la morte. Alcuni comuni italiani, Milano e Genova per primi, nell’ambito della propria competenza in materia di autorizzazioni nell’ambito dell’attività funerarie hanno previsto tale possibilità. Già la Regione Lombardia n. 4 del 2019 aveva introdotto tale possibilità, ma in Governo sollevo sul punto questione di illegittimità costituzionale per un presunto contrasto con l'art. 50 del d.P.R. n. 285 del 1990, secondo cui nei cimiteri potrebbero essere ricevuti soltanto i cadaveri delle persone, contestando quindi il contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

Con la Sentenza 30 luglio 2020, n. 180 la Corte Costituzionale dichiarava il ricorso inammissibile, riconoscendo la legittimità costituzionale della norma, che però il Consiglio regionale della Lombardia aveva provveduto ad abrogare prudenzialmente (e con il senno di poi, intempestivamente).

La Campania con la legge regionale ha previsto l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione per assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti assicurando la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente.I cimiteri degli animali hanno trovato dettagliata attuazione al Capo VIII (artt. 38-48) del Regolamento n. 1 del 2 febbraio 2021.

Per quanto riguarda la disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie, essa è contenuta nella legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.


Con la presente proposta si provvede quindi ad integrare la legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 12 e s.i.m. regolatoria delle attività funerarie, introducendo l’art. 8-quinquies, composto da tre commi. Il primo comma stabilisce che è consentita la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione ed in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta dei suoi eredi. Viene demandata alla Giunta regionale l’individuazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, delle modalità di attuazione attraverso un aggiornamento del Regolamento di cui all’art. 9 della l.r. 12/2001.

Il secondo comma individua gli animali da compagnia o di affezione come definiti da:

  • Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
  • legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno);
  • decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy). Il terzo comma, attesta l’assenza di oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione della previsione normativa.

NOTA TECNICO FINANZIARIA

Dall’attuazione della norma proposta non derivano nuovi oneri o maggiori a carico del bilancio regionale, essendo esclusivamente in capo ai privati ogni costo per la cremazione ed il seppellimento degli animali di affezione o di compagnia nella tomba o loculo del defunto o nella tomba di famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA O DI AFFEZIONE NELLA TOMBA DEL PADRONE O NELLA TOMBA DI FAMIGLIA. INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001 "DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE"

Art. 1

Integrazione alla l.r. 12/2001 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie".

1. Dopo l'art. 8-quater della l.r. 24 novembre2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie" è inserito il seguente: “Art. 8-quinquies. (Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del padrone o nella tomba di famiglia)

  • 1. Oltre a quanto previsto in materia di cimiteri per animali d’affezione dalla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) e dal relativo regolamento attuativo, è permessa la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione ed in urna separata, per volontà del defunto o richiesta dei suoi eredi secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ad integrazione
  • 2. Gli animali di compagnia o di affezione sono quelli definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).
  • 3. Dall’attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.

Per qualsiasi informazione

IL BOSCO DEGLI ANGELI

Il Bosco Degli Angeli cremazione animali in Campania